CIRCOLARE PEC AMMINISTRATORI SOCIETA’

La legge di bilancio 2025 ha esteso agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (Pec) da comunicare al Registro delle imprese. Il MiMit, tramite una nota del 12/03/2025, ha fornito una serie di chiarimenti:

  • l’obbligo interessa non soltanto le società costituite dal 1° gennaio 2025 ma anche quelle costituite prima di tale data. Per queste ultime l’indirizzo Pec degli amministratori va comunicato entro il 30 giugno 2025;
  • in caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell’incarico ovvero di nomina del liquidatore, la comunicazione dell’indirizzo Pec va effettuata contestualmente alla iscrizione della nomina/rinnovo, pena la sospensione della pratica da parte della CCIAA ed il rigetto della stessa, qualora la PEC non venga comunicata entro 30 giorni dalla sospensione;
  • gli amministratori non possono utilizzare l’indirizzo Pec comunicato dalla società. Ogni amministratore deve, quindi, dotarsi di una Pec personale distinta da quella della società.
  • l’obbligo riguarda tutte le forme societarie (società di persone e società di capitali), che svolgono un’attività imprenditoriale;
  • l’obbligo riguarda anche i Liquidatori delle società;
  • in presenza di una pluralità di amministratori, va iscritto un indirizzo Pec per ciascuno di essi;
  • il soggetto che risulta amministratore di più società può scegliere di utilizzare un’unica Pec o più Pec;
  • La comunicazione della PEC degli Amministratori/liquidatori alla CCIAA è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, tranne nei casi in cui l’indirizzo Pec venga comunicato congiuntamente con la domanda di iscrizione/deposito di un atto (ad esempio, nomina/rinnovo dell’amministratore, oppure variazione di domicilio dell’amministratore). In questo caso sono dovuti ordinariamente l’imposta di bollo e i diritti di segreteria;
  • In caso di omessa comunicazione della PEC si applica la sanzione da 103 euro a 1.032 euro (riducibile ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti)
Polizze catastrofali

Con il Dm 30 gennaio 2025 n. 18 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» lo scorso 27 febbraio è stato previsto l’obbligo per tutte le società iscritte al registro delle imprese di sottoscrivere delle apposite polizze catastrofali, contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L’obbligo entra in vigore il prossimo 31 marzo.  Qualora vi fossero già polizze attive sull’argomento, l’adeguamento alla nuova normativa potrà avvenire in occasione del primo rinnovo annuale.

Oggetto della copertura obbligatoria per le polizze catastrofali sono le immobilizzazioni materiali, esclusi gli “altri beni”, dell’attivo di stato patrimoniale. Resta esclusa dalla copertura obbligatoria il magazzino.

La norma risponde all’esigenza di prevedere una copertura obbligatoria per le aziende a fronte di eventi ormai che si manifestano con sempre maggiore frequenza.

Profilo soggettivo

Le imprese obbligate alla copertura in questione sono le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese in base all’articolo 2188 del Codice civile, ad esclusione delle imprese agricole (articolo 2135 del Codice civile).

Pertanto tutte le società di capitali (Spa, Srl, SAPA), le cooperative, le società di persone (snc e sas) e le imprese individuali sono soggette all’obbligo assicurativo.

L’articolo 1 del Dm prevede che vadano assicurate le immobilizzazioni «a qualsiasi titolo impiegate», pertanto si ritiene che destinatarie dell’obbligo non siano solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengano ad altro titolo (leasing, locazione, comodato)

Profilo oggettivo

Vanno assicurati i seguenti beni:

terreni;

fabbricati intesi come costruzioni e opere murarie, compresi gli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, comunque pertinenziali all’edificio;

impianti e macchinari;

attrezzature industriali e commerciali.

Nei fabbricati sono ricompresi:

fabbricati fra quelli strumentali (ad esempio silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi) e quelli non strumentali (ad esempio immobili abitativi, termali, sportivi, balneari, terapeutici, collegi, colonie, asili nido, scuole materne).

Negli impianti e macchinari sono ricompresi sia quelli generici (impianti di produzione, impianti di distribuzione energia, raccordi ferroviari, impianti di allarme) sia quelli specifici. La norma richiama poi anche le attrezzature ma non gli “altri beni” (mobili e arredi, automezzi, macchine ufficio). Sembra quindi di poter escludere che l’obbligo possa essere esteso ai veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva

Ovviamente le società interessate dall’obbligo potranno chiedere al proprio assicuratore anche l’estensione della copertura al magazzino.

Le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.L’art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. Ciò si può interpretare nel senso  che, verosimilmente, i contributi pubblici non saranno spettanti nel caso di mancata stipula della polizza.