Polizze catastrofali

Con il Dm 30 gennaio 2025 n. 18 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» lo scorso 27 febbraio è stato previsto l’obbligo per tutte le società iscritte al registro delle imprese di sottoscrivere delle apposite polizze catastrofali, contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L’obbligo entra in vigore il prossimo 31 marzo.  Qualora vi fossero già polizze attive sull’argomento, l’adeguamento alla nuova normativa potrà avvenire in occasione del primo rinnovo annuale.

Oggetto della copertura obbligatoria per le polizze catastrofali sono le immobilizzazioni materiali, esclusi gli “altri beni”, dell’attivo di stato patrimoniale. Resta esclusa dalla copertura obbligatoria il magazzino.

La norma risponde all’esigenza di prevedere una copertura obbligatoria per le aziende a fronte di eventi ormai che si manifestano con sempre maggiore frequenza.

Profilo soggettivo

Le imprese obbligate alla copertura in questione sono le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese in base all’articolo 2188 del Codice civile, ad esclusione delle imprese agricole (articolo 2135 del Codice civile).

Pertanto tutte le società di capitali (Spa, Srl, SAPA), le cooperative, le società di persone (snc e sas) e le imprese individuali sono soggette all’obbligo assicurativo.

L’articolo 1 del Dm prevede che vadano assicurate le immobilizzazioni «a qualsiasi titolo impiegate», pertanto si ritiene che destinatarie dell’obbligo non siano solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengano ad altro titolo (leasing, locazione, comodato)

Profilo oggettivo

Vanno assicurati i seguenti beni:

terreni;

fabbricati intesi come costruzioni e opere murarie, compresi gli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, comunque pertinenziali all’edificio;

impianti e macchinari;

attrezzature industriali e commerciali.

Nei fabbricati sono ricompresi:

fabbricati fra quelli strumentali (ad esempio silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi) e quelli non strumentali (ad esempio immobili abitativi, termali, sportivi, balneari, terapeutici, collegi, colonie, asili nido, scuole materne).

Negli impianti e macchinari sono ricompresi sia quelli generici (impianti di produzione, impianti di distribuzione energia, raccordi ferroviari, impianti di allarme) sia quelli specifici. La norma richiama poi anche le attrezzature ma non gli “altri beni” (mobili e arredi, automezzi, macchine ufficio). Sembra quindi di poter escludere che l’obbligo possa essere esteso ai veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva

Ovviamente le società interessate dall’obbligo potranno chiedere al proprio assicuratore anche l’estensione della copertura al magazzino.

Le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.L’art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. Ciò si può interpretare nel senso  che, verosimilmente, i contributi pubblici non saranno spettanti nel caso di mancata stipula della polizza.