CIRCOLARE PEC AMMINISTRATORI SOCIETA’
La legge di bilancio 2025 ha esteso agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (Pec) da comunicare al Registro delle imprese. Il MiMit, tramite una nota del 12/03/2025, ha fornito una serie di chiarimenti:
- l’obbligo interessa non soltanto le società costituite dal 1° gennaio 2025 ma anche quelle costituite prima di tale data. Per queste ultime l’indirizzo Pec degli amministratori va comunicato entro il 30 giugno 2025;
- in caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell’incarico ovvero di nomina del liquidatore, la comunicazione dell’indirizzo Pec va effettuata contestualmente alla iscrizione della nomina/rinnovo, pena la sospensione della pratica da parte della CCIAA ed il rigetto della stessa, qualora la PEC non venga comunicata entro 30 giorni dalla sospensione;
- gli amministratori non possono utilizzare l’indirizzo Pec comunicato dalla società. Ogni amministratore deve, quindi, dotarsi di una Pec personale distinta da quella della società.
- l’obbligo riguarda tutte le forme societarie (società di persone e società di capitali), che svolgono un’attività imprenditoriale;
- l’obbligo riguarda anche i Liquidatori delle società;
- in presenza di una pluralità di amministratori, va iscritto un indirizzo Pec per ciascuno di essi;
- il soggetto che risulta amministratore di più società può scegliere di utilizzare un’unica Pec o più Pec;
- La comunicazione della PEC degli Amministratori/liquidatori alla CCIAA è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, tranne nei casi in cui l’indirizzo Pec venga comunicato congiuntamente con la domanda di iscrizione/deposito di un atto (ad esempio, nomina/rinnovo dell’amministratore, oppure variazione di domicilio dell’amministratore). In questo caso sono dovuti ordinariamente l’imposta di bollo e i diritti di segreteria;
- In caso di omessa comunicazione della PEC si applica la sanzione da 103 euro a 1.032 euro (riducibile ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti)